Questo è il regolamento che era necessario rispettare affinché un carosello potesse essere considerato adatto ad essere mandato in onda.

  1. In ogni cortometraggio la parte pubblicitaria potrà avere complessivamente una durata massima di trenta secondi, pari a 14 m e 28 cm di pellicola. Per parte pubblicitaria si intende qualunque riferimento, diretto o indiretto, visivo o fonico, al prodotto reclamizzato o alla ditta inserzionista.

  2. II tempo pubblicitario a disposizione per ogni cortometraggio potrà essere così utilizzato:

    1. In un codino finale consistente nella presentazione visiva del prodotto (o di un altro elemento pubblicitario) della durata massima di trenta secondi (pari a 14 m e 28 cm) con un commento parlato contenuto nel medesimo metraggio (circa trentacinque parole).

    2. All'inizio, nei titoli di testa, e in un codino finale, fermo restando che la durata complessiva non potrà superare i trenta secondi.

    3. Come pubblicità redazionale sia visiva sia discorsiva nel corso del cortometraggio, purché detta pubblicità risulti chiaramente collegata con la vicenda scenica e abbia un nesso di logica continuità con il dialogo.

    Rimangono quindi senz'altro esclusi quei casi in cui il dialogo e l'azione risultino comunque interrotti dalla pubblicità.

    Per pubblicità redazionale s'intende il riferimento al prodotto reclamizzato (o alla ditta) inserito nel corso del cortometraggio; sia esso diretto (per esempio citazione fonica o visiva per prodotto) o indiretto (per esempio azione scenica o dialogo consistenti in una pratica descrizione dell'uso del prodotto e degli scopi cui lo stesso è destinato).

    Nel caso in cui venga adoperata la forma della pubblicità redazionale, sarà consentito un massimo di quattro riferimenti, ognuno dei quali sarà valutato cinque secondi, a meno che non abbia una durata superiore. Nel qual caso verrà considerato per il tempo effettivo.

    Tali riferimenti, con gli eventuali titoli di testa e codino, non potranno in alcun caso superare i trenta secondi fissati.

  3. Indipendentemente dalla forma prescelta per l'utilizzazione del tempo pubblicitario, il nome del prodotto reclamizzato o della ditta inserzionista (o l'uno e l'altro insieme) non potranno essere pronunciati o scritti complessivamente (a meno che le due cose non avvengano simultaneamente) più di sei volte.

  4. Qualora un qualsiasi richiamo pubblicitario (un prodotto, un cartellone, ecc...) venga introdotto nella scenografia, nell'arredamento o nell'abbigliamento, durante tutto il cortometraggio non si potrà fare alcun riferimento, nell'azione e nell'audio, al prodotto o alla ditta.

    Si precisa che il richiamo pubblicitario di detto tipo potrà essere uno soltanto.

    In tal caso è consentito un codino pubblicitario di dieci secondi contenente due sole citazioni del nome del prodotto (o della ditta).

  5. In nessun caso il prodotto potrà figurare come protagonista del cortometraggio (marchio di fabbrica o prodotto in movimento).

Sacis 1963